Ordinanza n. 472 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 472

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1986 dal Pretore di Spilimbergo nel procedimento penale a carico di Coletti Andrea, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa il 16 ottobre 1986 ma pervenuta alla Corte costituzionale solo il 14 maggio 1991, il Pretore di Spilimbergo dubita che l'art. 5, quarto (recte: sesto) comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, contrasti col principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto punisce il detentore di arma giocattolo avente la canna non occlusa da un visibile tappo rosso incorporato, con pena, da un lato, identica a quella prevista per chi la produce o la porta in luogo pubblico e, dall'altro, superiore nel minimo a quella prevista per il porto di arma comune da sparo (cui può applicarsi, altresì, l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895);

Considerato che la predetta questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 637 del 1987 e 806 del 1988;

che, peraltro, la disposizione impugnata è stata sostituita con quella contenuta nell'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, la quale non prevede più la punibilità della detenzione di arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso;

che perciò occorre che il giudice a quo riesamini, alla stregua della disposizione sopravvenuta, la rilevanza della questione sollevata;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Spilimbergo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.